Dispositivi iniettabili, Hyaluron Pen e procedure intradermiche
Il Comitato AESI ha incontrato l’Ufficio del Farmacista cantonale per un confronto diretto sul tema dei trattamenti iniettabili in ambito estetico.
Nel corso dell’incontro è stato ribadito che la posizione dell’Autorità resta quella già formalizzata nella circolare del 16 ottobre. Non sono emerse nuove deroghe o aperture rispetto alle disposizioni attualmente in vigore.
In sintesi, i punti chiave confermati sono i seguenti:
- l’utilizzo di Hyaluron Pen e di procedure assimilabili è valutato in funzione del prodotto utilizzato, non dello strumento
- possono essere presi in considerazione solo prodotti completamente riassorbibili entro 30 giorni, con certificazione scientifica del produttore
- il produttore deve dichiarare in modo chiaro la destinazione d’uso estetica e l’impiego consentito da parte dell’estetista
- in assenza di tale certificazione, il prodotto non è utilizzabile
- allo stato attuale, la maggior parte delle assicurazioni non copre i trattamenti iniettabili, rendendo il servizio di fatto non assicurabile
- la responsabilità ricade direttamente sull’operatore
Alla luce di questo quadro normativo e assicurativo, AESI raccomanda in via prudenziale di sospendere i trattamenti iniettabili, a tutela delle professioniste, della clientela e dell’intero settore.
Il Comitato AESI è inoltre informato che un gruppo di lavoro interdisciplinare sta conducendo ulteriori approfondimenti sul settore estetico. AESI comunicherà tempestivamente eventuali aggiornamenti ufficiali.
Per tutti i dettagli e le disposizioni complete, vi invitiamo a consultare la FAQ ufficiale AESI nel riquadro qui a fianco.
AESI rimane al fianco delle proprie socie, con l’obiettivo di garantire chiarezza normativa, tutela professionale e credibilità istituzionale.
FAQ – Trattamenti con Hyaluron Pen e procedure intradermiche
Sintesi delle disposizioni cantonali e posizione AESI
L’utilizzo della Hyaluron Pen è strettamente legato al prodotto impiegato.
Qualora il prodotto utilizzato sia classificato come dispositivo medico ai sensi della normativa federale (ODmed), il trattamento rientra nell’ambito delle disposizioni sanitarie applicabili ai dispositivi medici e non può essere eseguito liberamente in ambito estetico.
Il fattore determinante non è lo strumento in sé, bensì la classificazione del prodotto utilizzato durante il trattamento.
Se il prodotto è qualificato come dispositivo medico, si applicano le relative restrizioni legali, indipendentemente dalla tecnica o dallo strumento impiegato.
Sì.
Secondo le indicazioni dell’Autorità competente, tali trattamenti possono essere assimilati a procedure intradermiche, in funzione del prodotto e della modalità di applicazione, con conseguente applicazione delle normative sanitarie vigenti.
Dal 16 novembre 2018, il Regolamento cantonale concernente l’esercizio della professione di estetista sottopone ad autorizzazione l’utilizzo di dispositivi iniettabili e ne definisce i requisiti (art. 1 e 2, lett. g).
Il regolamento è pubblicato sul sito dell’Ufficio della Sanità.
Esclusivamente i prodotti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- riassorbimento totale inferiore a 30 giorni;
- prova scientifica fornita dal fabbricante, tramite documentazione ufficiale o certificazione specifica;
- destinazione d’uso chiaramente dichiarata e certificata dal produttore come estetica, con indicazione esplicita che ne consenta l’impiego da parte dell’estetista.
La prova del riassorbimento deve essere fornita dal fabbricante.
L’estetista è tenuta a conservarla e a poterla esibire in qualsiasi momento e per 5 anni dopo la somministrazione.
In assenza di tale prova, la somministrazione è vietata e la responsabilità è personale dell’estetista.
Se il fabbricante non include l’estetista tra gli operatori autorizzati, il prodotto non può essere utilizzato dall’estetista.
Chi dispensa il prodotto è responsabile di verificare che la dispensazione sia conforme alla destinazione d’uso prevista dal fabbricante.
Sono vietati:
- prodotti iniettabili non completamente riassorbibili entro 30 giorni;
- preparati contenenti tossina botulinica;
- infusioni vitaminiche iniettabili;
- punture sciogligrasso;
- filler o materiali di riempimento a uso medicale.
I prodotti parenterali senza scopo medico, anche se proposti a fini estetici o “lifestyle”, rientrano in Svizzera nella legislazione sui medicamenti e non nelle competenze dell’estetista.
Sì.
Qualora il trattamento rientri nella normativa sui dispositivi medici, è richiesta una specifica autorizzazione dell’Ufficio della sanità per l’esercizio di tali prestazioni.
Sì.
Ogni estetista deve disporre di una copertura RC professionale adeguata ai servizi offerti.
Attualmente, la maggior parte delle assicurazioni non copre i trattamenti iniettabili, rendendo di fatto il servizio non assicurabile e comportando un’assunzione diretta di responsabilità da parte dell’operatore.
Alla luce dell’attuale quadro normativo e assicurativo, AESI raccomanda in via prudenziale di sospendere i trattamenti con Hyaluron Pen e le procedure iniettabili intradermiche, fino a quando non saranno soddisfatti tutti i requisiti legali e assicurativi richiesti.
Questa raccomandazione è volta a tutelare le singole professioniste, la clientela e l’intero settore estetico.
Sì.
AESI ha incontrato l’Ufficio del Farmacista cantonale, che ha ribadito una posizione coerente con quanto già espresso nella circolare del 17 ottobre 2025.
Non sono emersi nuovi elementi o deroghe rispetto alle disposizioni già comunicate per iscritto.
AESI è inoltre informata che un gruppo di lavoro interdisciplinare sta conducendo ulteriori approfondimenti sul settore, anche in relazione all’uso, allo stoccaggio e alla gestione dei prodotti.
No.
AESI non esercita funzioni di vigilanza, autorizzazione o sanzione.
Il ruolo dell’associazione è informativo e preventivo, volto a promuovere un esercizio professionale responsabile, conforme alla normativa vigente e orientato alla tutela della clientela e della professione.
Perché una professione forte si fonda su:
- chiarezza normativa
- sicurezza per le clienti
- responsabilità professionale
- credibilità verso le istituzioni
Informare correttamente significa tutelare le estetiste e valorizzare la professione nel Cantone.
Adeguamento dei requisiti di accesso ai corsi ai sensi dell’O-LRNIS
In applicazione delle più recenti disposizioni legali e istituzionali previste dall’O-LRNIS (Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori), si comunica l’adeguamento dei requisiti di accesso ai corsi di formazione previsti in tale ambito normativo.
Le nuove disposizioni stabiliscono che l’accesso ai corsi è consentito a partire dal compimento del 16° anno di età, a condizione che la candidata o il candidato sia in formazione per il conseguimento di un Attestato Federale di Capacità (AFC).
Nel rispetto del quadro normativo vigente e nell’ottica di garantire un percorso formativo strutturato, coerente e qualitativamente adeguato, AESI ha deliberato quanto segue:
- l’ammissione ai corsi O-LRNIS è consentita alle apprendiste e agli apprendisti a partire dal terzo anno di formazione AFC;
- tale scelta mira ad assicurare una base professionale sufficientemente consolidata prima dell’accesso alla formazione specialistica;
- l’obiettivo è permettere alle giovani professioniste e ai giovani professionisti di concludere il proprio apprendistato già in possesso del diploma O-LRNIS, favorendo così un inserimento qualificato e conforme alle disposizioni vigenti nel mercato del lavoro;
- sono previste condizioni economiche agevolate dedicate alle apprendiste e agli apprendisti, quale misura concreta di sostegno alla formazione professionale.
La presente decisione si inserisce nella linea istituzionale di AESI volta a promuovere elevati standard formativi, responsabilità professionale e piena conformità normativa nel settore.
Il Comitato AESI ha deciso che gli apprendisti del terzo anno possono accedere a tutti i corsi del percorso O-LRNIS, ad esclusione del Modulo di base, che potrà essere sostituito dal Modulo di base abbreviato. Agli apprendisti verrà applicata una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione.
Per ulteriori informazioni in merito ai requisiti di ammissione e alle condizioni applicabili, la Segreteria AESI resta a disposizione.
Assemblea Generale AESI 2026

Gentili Socie,
con la presente desideriamo informarvi che, conformemente agli statuti dell’Associazione, l’Assemblea Generale è abitualmente convocata nel periodo compreso tra i mesi di marzo e aprile.
Tuttavia, nella presente circostanza, si rende necessario uno spostamento della data. A tutt’oggi, infatti, le autorità fiscali non hanno ancora concluso le deliberazioni relative alle tassazioni dell’anno 2023. Inoltre, come emerso durante l’ultima Assemblea Straordinaria, i conti consuntivi 2024 non sono stati approvati e sono attualmente oggetto di revisione (Due diligence).
Inoltre, l’attuale Comitato si è trovato a prendere in carico una serie di dossier che, per la loro complessità e per una visione non sempre completa delle informazioni disponibili, richiedono un lavoro accurato di chiarificazione e ricostruzione. Questo processo, attualmente in corso, è fondamentale per poter garantire alle socie una presentazione chiara, trasparente e comprensibile della situazione complessiva dell’Associazione.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona governance, il Comitato ritiene fondamentale poter presentare alle socie una situazione finanziaria completa, chiara e verificata, così da consentire decisioni consapevoli anche in merito agli esercizi 2024 e 2025.
Per questi motivi, l’Assemblea Generale AESI 2026 è posticipata e si terrà:
Mercoledì 20 maggio 2026
Le trattande ufficiali saranno trasmesse alle socie almeno tre settimane prima della data dell’assemblea, come previsto.
Siamo convinti che questo rinvio, seppur eccezionale, rappresenti una scelta responsabile e nel pieno interesse dell’Associazione e di tutte le sue socie.
Ringraziandovi sin d’ora per la comprensione, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti e vi rinnoviamo il nostro impegno a operare con serietà, trasparenza e rispetto verso tutte voi.
Con viva cordialità,
Il Comitato AESI
Prodotti a base di argento in cosmetica: novità dal 1° maggio 2026

Care socie,
desideriamo informarvi su un importante aggiornamento normativo europeo che riguarda l’utilizzo dell’argento nei prodotti cosmetici.
Cosa cambia
A partire dal 1° maggio 2026, nuove disposizioni del Regolamento (CE) n. 1223/2009 introducono restrizioni significative sull’uso dell’argento, in particolare:
- Le forme nanoparticellari (nano) sono vietate nei prodotti cosmetici
- Anche l’argento in forma non nano è fortemente limitato e, nella maggior parte dei casi, non più utilizzabile
- Eventuali eccezioni riguardano solo usi molto specifici (es. alcuni prodotti di make-up), con limiti rigorosi
Perché questa decisione
L’argento è noto per le sue proprietà antibatteriche e antifungine. Tuttavia, soprattutto in forma nano, sono emerse:
- incertezze sulla sicurezza a lungo termine
- possibili rischi legati all’assorbimento cutaneo
- impatti ambientaliL’Unione Europea ha quindi applicato il principio di precauzione.
Cosa significa in pratica
- I prodotti non conformi non potranno più essere immessi sul mercato UE
- I produttori dovranno riformulare o ritirare i prodotti interessati
- Anche i professionisti devono prestare attenzione ai prodotti utilizzati e commercializzati
Cosa fare ora
Vi consigliamo di:
- verificare gli ingredienti dei prodotti (INCI: Silver, Silver nano, Colloidal silver)
- confrontarvi con i vostri fornitori
- evitare l’acquisto di prodotti non conformi in vista della scadenza
Per ulteriori informazioni, restiamo a vostra disposizione.
Cordiali saluti,
AESI

