Informazioni

Regolamento concernente l’esercizio della professione di estetista (del 5 luglio 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 53, 66 e 79 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

decreta:

Definizione

Art. 1 L’esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:
a) drenaggio linfatico a fini estetici;
b) epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;
c) estrazione dei grani di miglio;
d) trucco permanente, semi-permanente e simili;[1]
e) microblading;[2]
f) microneedling;[3]
g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni).[4]

Qualifiche professionali:

a) estetista diplomato/a (maestria)

Art. 2[5] Per ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 sono necessari i seguenti titoli, diplomi e corsi:

a) drenaggio linfatico a fini estetici; Estetista con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

 

b) epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione; Estetista con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

 

c) estrazione dei grani di miglio; Estetista con attestato professionale federale

Estetista AFC

 

d) trucco permanente, semi-permanente e simili (introduzione a fini estetici di elementi pigmentali a livello dello strato basale del derma);

 

Derma-pigmentologa con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

e) microblading; Derma-pigmentologa con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

 

f) microneedling; Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica»

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

 

g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni); Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» con corso AESI o equivalente

Estetista AFC con corso AESI o equivalente[6]

 

Autorizzazione

Art. 3 L’autorizzazione prevista dall’art. 54 della Legge sanitaria per l’esercizio della professione di estetista è concessa dall’Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 2 di questo regolamento.

 

Domanda di autorizzazione

Art. 4[7] La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) attestato o diploma specifico ai sensi dell’art. 2;

b) estratto del casellario giudiziale;

c) certificato medico di idoneità psico-fisica;

d) per chi ha esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni.

 

Locali

Art. 5  1. Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali adeguati e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.

2. L’istituto è diretto da un’estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli orari di apertura al pubblico.

 

Istituto di estetista

Art. 6 Prima dell’apertura e quando necessario i locali dell’istituto sono esaminati dall’ispettore dell’Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità.

 

Denominazione

Art. 7 All’esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome dell’estetista responsabile.

 

Norma transitoria

Art. 8   1.L’estetista che non dispone dell’attestato di capacità ma che documenta di aver esercitato per almeno nove anni una delle attività di cui all’art. 1 prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.

2. L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all’Ufficio di sanità entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

 

Norma transitoria della modifica del 4 luglio 2018

Art. 8a[8]  1. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o equivalente se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018.

2. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. d), e) e g) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l’istante abbia inoltre assolto il relativo corso proposto dall’Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o equivalente.[9]

 

Entrata in vigore

Art. 9 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[10]

 

Pubblicato nel BU 1995, 328.

[1]  Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 – BU 2018, 292.

[2]  Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 – BU 2018, 292.

[3]  Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 – BU 2018, 419; precedente modifica: BU 2018, 292.

[4]  Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 – BU 2018, 419.

[5]  Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 – BU 2018, 292.

[6]  Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 – BU 2018, 419.

[7]  Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 – BU 2018, 292.

> Scarica il Regolamento

Requisiti per locali adibiti a studi estetici, onicotecnica, massaggi non medicali, guaritori, tatuatori

In prima istanza, i locali previsti devono essere annunciati all’Ufficio Tecnico Comunale. I cambiamenti di destinazione sono soggetti alla procedura ordinaria della domanda di costruzione prevista dalla Legge edilizia cantonale.

Tali locali devono disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali:

  •  destinare i locali specificamente all’esecuzione dell’attività prevista; non sono ammesse altre utilizzazioni contemporanee (uso abitativo, ecc.);
  • prevedere l’entrata completamente separata da eventuali altri locali (abitazioni private, ecc.);
  • garantire la mobilità alle persone in carrozzella (rampe pedonali con pendenza massima di 6%, ostacoli con altezza massima di 25 mm (soglie delle porte, scalini, ecc.), cabina ascensore con dimensioni minime di 110 x 140 cm, posto auto con larghezza minima di 350 cm);
  • predisporre uno spazio adibito a sala d’attesa;
  • garantire sufficiente aerazione ed illuminazione naturale dei locali;
  • installare un lavello in ogni locale dove vengono eseguiti i trattamenti sul corpo (si intende qualsiasi tipo di trattamento dove vi è il contatto fisico con il cliente);
  • prevedere un servizio igienico per i clienti (eventualmente con doccia) il quale deve essere raggiungibile dalla sala d’attesa, senza passare da altri locali, con la porta della cabina WC munita di serratura del tipo libero/occupato che in caso di bisogno può essere aperta dall’esterno;
  • prevedere un servizio igienico dedicato al personale per gli studi con più di un operatore;
  • prevedere pavimento e pareti facilmente lavabili;
  • gli studi di tatuaggi, piercing e trucco permanente sottostanno inoltre alle normative emesse dal Laboratorio cantonale di Bellinzona, consultabili sul sito:
    https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/LC/Documenti/BPL-direttiva_tattoo.pdf

Prima della messa in esercizio dei locali è necessario:

  • richiedere il collaudo all’Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità, a norma dell’art. 38a) della Legge Sanitaria;
  • posare, all’entrata dello studio, un’insegna con indicati i nominativi di tutti gli operatori e la specializzazione;
  • nel caso in cui l’operatore sanitario dispone dell’autorizzazione di libero esercizio, esporla nella sala d’attesa.

Oltre alla visita di collaudo, per il rilascio dell’agibilità dei locali dovrà essere consegnata la seguente documentazione:

  • Certificato di collaudo antincendio
  • Rapporto di sicurezza dell’impianto elettrico RaSi

Ottobre 2020

NBR/FR

Listino prezzi minimo consigliato per ogni trattamento fr. 1.30 / fr. 1.50 al minuto ad eccezione per la manicure e l’epilazione elettrica

TRATTAMENTO

DURATA

COSTO

Pulizia del viso60 min.
Trattamento del viso speciale90 min.
Trattamento pelle giovane60 min.
Tintura ciglia30 min.
Tintura ciglia e sopracciglia45 min.
Tintura sopracciglia20 min.
Correzione sopracciglia20 min.
Trucco da giorno20 min.
ManicureFr. 40.–
Pedicure estetica non curativa55 min.
Epilazione elettrica al minuto
(solo con autorizzazione sanitaria)
Fr. 3.–
Depilazione completa delle gambe + bikini60 min.
Depilazione mezza gamba + bikini45 min.
Depilazione ascelle15 min.
Depilazione bikini15 min.
Depilazione labbro superiore10 min.
Massaggio manuale del corpo60 min.

Dall’entrata del logo nel 2010 l’AESI consiglia questi prezzi minimi indicativi, basandosi sul tariffario minimo di Fr. 84.– l’ora, ossia Fr. 1.40 al minuto e confida nella professionalità di ogni estetista nell’adeguare i prezzi alle proprie valutazioni.

> Scarica il Listino Prezzi

Protocollo di sicurezza anti-contagio per lo svolgimento dell’attività di estetista

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutti i centri estetici ticinesi e svizzeri. Pertanto, l’AESI, associazione maggiormente rappresentativa degli estetisti, ha predisposto un Protocollo di Sicurezza per contrastare la diffusione e il contagio da COVID-19.
Alla base valgono in ogni caso le normative per l’igiene di Swissmedic.

Inoltre, l’estetista lavora solo su appuntamento e in ambienti singoli e separati (cabine) e le prestazioni tipiche di tale professione comprendono già un rischio biologico codificato al quale è obbligata ad attenersi rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale. In particolare, in relazione alla diffusione e al contagio da COVID-19, viene adottato in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’autorità sanitaria il presente Protocollo straordinario.

> Scarica il Protocollo
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